Art. 15.

  Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-ter:
  "Fatte  salve  le  sanzioni  di cui agli articoli 32 e 41, le opere
iniziate  dopo  l'entrata  in  vigore  della presente legge, senza la
licenza  o  in  contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste  dalle  norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze
dello  Stato  o  di  Enti  pubblici.  Il  contrasto  deve  riguardare
violazioni  di  altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
eccedano per singola unita' immobiliare il due per cento delle misure
prescritte,  ovvero  il  mancato  rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti  indicati  nel  programma  di  fabbricazione,  nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
  E'  fatto obbligo al Comune di segnalare all'intendenza di finanza,
entro  tre  mesi  dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della
licenza  di  abitabilita'  o  di agibilita', ovvero dall'annullamento
della  licenza,  ogni inosservanza alla presente legge comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
  Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte
dovute  in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente  articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di
ricezione,  da  parte della Intendenza di finanza, della segnalazione
del Comune.
  In  caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente
e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".