Art. 15. Collegio dei revisori L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed e' costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti. Il Collegio elegge nel suo seno il presidente. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura e' fissata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.