Art. 15.
                        Collegio dei revisori

  L'amministrazione  degli  enti  autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche  assimilate  e' sottoposta al controllo di un Collegio
dei  revisori  il quale effettua il riscontro degli atti di gestione,
accerta  la  regolare  tenuta  dei libri e delle scritture contabili,
esamina  il  bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo
apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.
  I  revisori  esercitano  il  loro  mandato  anche individualmente e
assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
  Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato, per la durata di un
quadriennio,  con  decreto  del  Ministro  per  il  turismo  e per lo
spettacolo  ed  e'  costituito  da  quattro componenti effettivi e da
quattro  supplenti,  designati tre, rispettivamente, dal Ministro per
il  turismo  e  per  lo  spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal
prefetto  tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal
Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale,
e non da essa dipendenti.
  Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.
  Ai  revisori  dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente
la  cui  misura  e'  fissata  dal  Ministro  per  il turismo e per lo
spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.
  In  caso  di  vacanza  nel  corso del quadriennio, si provvede alla
sostituzione  nello  stesso  modo  previsto  per  la nomina. Il nuovo
revisore  rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del
suo predecessore.