Art. 15.
            (Ricorsi in materia di pensione e di assegno)

  Avverso  la  deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza  pubblica  l'interessato puo' presentare ricorso in carta
libera,   entro   trenta   giorni   dalla   notifica,   al  Ministero
dell'interno,   che   provvede   previo  parere  di  una  commissione
consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica,
in   qualita'   di   presidente,  da  un  funzionario  del  Ministero
dell'interno  con  qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore,
da  un  funzionario  del  Ministero  del  tesoro,  con  qualifica non
inferiore  a  direttore  di  divisione  e da due rappresentanti della
categoria,  designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario del
Ministero  dell'interno  con  qualifica  non inferiore a direttore di
sezione.
  La  commissione  e'  nominata  dal Ministro per l'interno e dura in
carica 5 anni.
  Oltre  ai  componenti  effettivi  sono  designati  e nominati negli
stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
  In  caso  di  necessita',  il Ministro per l'interno puo' procedere
alla  costituzione  di  piu'  commissioni  consultive  presiedute  da
funzionari  del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
vice   prefetto,  delegati  dal  direttore  generale  dell'assistenza
pubblica.