Art. 15.
            Esclusioni dal computo della base imponibile

  Non concorrono a formare la base imponibile:
    1)  le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita'
per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del
cessionario o del committente;
    2)  gli  interessi  dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti
della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;
    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte
in   nome   e  per  conto  della  controparte,  purche'  regolarmente
documentate;
    4)  l'importo  degli  imballaggi  e dei recipienti, quando ne sia
stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
    5)  le  somme  dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore
aggiunto.
  Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle
somme  addebitate  al  cedente o prestatore a titolo di penalita' per
ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto.