Art. 15. Detrazioni soggettive dall'imposta Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono: 1) lire trentaseimila per quota esente; 2) lire trentaseimila per il coniuge a carico; 3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico: per una persona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 per due persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 per tre persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000 per quattro persone . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000 per cinque persone. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 per sei persone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 per sette persone. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 per otto persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250.000 per ogni persona oltre le otto . . . . . . . . . . . L. 120.000 In mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 2) si applica per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in relazione al numero delle persone a carico, comprendente anche il primo dei figli, e' ridotta di lire settemila. Sono considerati a carico: a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli dell'altro coniuge e, in quanto conviventi con il contribuente, i figli naturali non riconosciuti; c) i figli maggiori di eta' permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti a studi o a tirocini gratuiti, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge; d) i genitori e i suoceri ultrasessantenni, in quanto conviventi con il contribuente; e) i parenti e gli affini del contribuente che hanno diritto agli alimenti e lo esercitano effettivamente. Nel caso di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili la detrazione per i figli, nella misura stabilita, dal secondo comma, compete al genitore che e' tenuto a corrispondere gli alimenti in forza di provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Se entrambi i genitori sono tenuti a corrispondere gli alimenti la detrazione spetta a ciascuno, di essi in proporzione al rispettivo obbligo. Le persone indicate alle lettere b), c), d), ed e) del terzo comma non si considerano a carico se hanno redditi propri, non imputabili al contribuente a norma dell'art. 4, per un ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila annue. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.