Art. 15.
                 Detrazioni soggettive dall'imposta

  Dall'imposta   determinata  a  norma  dei  precedenti  articoli  si
detraggono:
    1) lire trentaseimila per quota esente;
    2) lire trentaseimila per il coniuge a carico;
    3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a
carico:

      per una persona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
      per due persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000
      per tre persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000
      per quattro persone . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000
      per cinque persone. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000
      per sei persone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
      per sette persone. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000
      per otto persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250.000
      per ogni persona oltre le otto . . . . . . . . . . . L. 120.000

  In  mancanza  del  coniuge la detrazione di cui al n. 2) si applica
per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in relazione al
numero delle persone a carico, comprendente anche il primo dei figli,
e' ridotta di lire settemila.
  Sono considerati a carico:
    a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    b)  i  figli  minori,  compresi  i figli naturali riconosciuti, i
figli  adottivi,  gli  affiliati,  i  figli  dell'altro coniuge e, in
quanto   conviventi   con  il  contribuente,  i  figli  naturali  non
riconosciuti;
    c)  i  figli maggiori di eta' permanentemente inabili al lavoro e
quelli  di  eta'  non  superiore  a  ventisei anni dediti a studi o a
tirocini  gratuiti,  compresi  i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge;
    d)  i genitori e i suoceri ultrasessantenni, in quanto conviventi
con il contribuente;
    e) i parenti e gli affini del contribuente che hanno diritto agli
alimenti e lo esercitano effettivamente.
  Nel  caso di separazione legale, di scioglimento o annullamento del
matrimonio  o di cessazione dei suoi effetti civili la detrazione per
i  figli,  nella  misura  stabilita,  dal  secondo  comma, compete al
genitore  che  e'  tenuto  a  corrispondere  gli alimenti in forza di
provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Se entrambi i genitori sono
tenuti  a corrispondere gli alimenti la detrazione spetta a ciascuno,
di essi in proporzione al rispettivo obbligo.
  Le  persone indicate alle lettere b), c), d), ed e) del terzo comma
non  si  considerano a carico se hanno redditi propri, non imputabili
al  contribuente  a  norma  dell'art. 4, per un ammontare superiore a
lire ottocentoquarantamila annue.
  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia sono rapportate a mese e
competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.