Art. 15. La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica sono fissati, tenendo anche conto del rapporto tra maggiori oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Con lo stesso procedimento i coefficienti predetti possono essere variati in relazione agli sviluppi della tecnica delle costruzioni edili.