Art. 15.

  La  determinazione  delle  zone  climatiche  e  dei valori minimi e
massimi  dei  relativi  coefficienti  volumici globali di dispersione
termica  sono  fissati, tenendo anche conto del rapporto tra maggiori
oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile, con decreto
del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato, di
concerto col Ministro per i lavori pubblici, previo parere vincolante
del   Consiglio   nazionale  delle  ricerche  (CNR).  Con  lo  stesso
procedimento  i  coefficienti  predetti  possono  essere  variati  in
relazione agli sviluppi della tecnica delle costruzioni edili.