(Patto internazionale-art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  riconoscono  il  diritto  di
ogni individuo: 
    a) a partecipare alla vita culturale; 
    b) a godere dei benefici del progresso scientifico  e  delle  sue
applicazioni; 
    c) a godere della  tutela  degli  interessi  morali  e  materiali
scaturenti  da  qualunque  produzione   scientifica,   letteraria   o
artistica di cui egli sia l'autore. 
  2. Le misure che  gli  Stati  parti  del  presente  Patto  dovranno
prendere  per  conseguire  la  piena  attuazione  di  questo  diritto
comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo  sviluppo  e
la diffusione della scienza e della cultura. 
  3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare  la
liberta' indispensabile per  la  ricerca  scientifica  e  l'attivita'
creativa. 
  4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono  i  benefici  che
risulteranno dall'incoraggiamento e dallo  sviluppo  dei  contatti  e
dalla  collaborazione  internazionale   nei   campi   scientifico   e
culturale.