(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 15)
                              Art. 15. 
                              Ascensori 
 
 
  In tutti gli edifici con piu' di un piano fuori terra  deve  essere
previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto  degli
invalidi  su  poltrone  a  rotelle,  deve  presentare   le   seguenti
caratteristiche: 
    avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m  di  lunghezza  e
1,37 m di larghezza; 
    avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m; 
    avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente  alla
porta della cabina, di almeno 2,00 m; 
    avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento
del pavimento della cabina con quello del  piano  di  fermata,  o  in
assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto,  oltre  che  alla
manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli
di fermata; 
    avere  le  porte  interne  ed  esterne,  a  scorrimento  laterale
automatico. 
  Il sistema di apertura delle porte deve  essere  dotato  di  idoneo
meccanismo per l'arresto e l'inversione della  chiusura  delle  porte
stesse (cellula fotoelettrica, costole  mobili,  ecc.),  in  caso  di
ostruzione del vano porta. 
  Le porte di un ascensore  automatico  devono  rimanere  aperte  per
almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4
secondi. Lo stazionamento della  cabina  ai  piani  di  fermata  deve
avvenire con porte  chiuse.  La  bottoniera  di  comando  interna  ed
esterna deve avere il bottone piu' alto ad una altezza massima di  m.
1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di
allarme, deve essere posto un citofono ad  un'altezza  massima  di  m
1,20 dal pavimento.