Art. 15. Disposizione finale La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici. I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. E' fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO