Art. 15.
                         Disposizione finale

  La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato che la
esercita  tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali
metrici.
  I  funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente
nei  locali  adibiti  alla  produzione, al deposito e alla vendita di
preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati
in  punti  franchi  o  hanno  la  funzione  di  magazzini  doganali o
vincolati  dalla  finanza. E' fatto obbligo di dare loro assistenza e
di  agevolarne  le  operazioni,  fornendo  anche  i preimballaggi, la
manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978

                               PERTINI

                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
                                                - FORLANI - ROGNONI -
                                                   BONIFACIO - OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO