Art. 15. Inosservanza del regime delle incompatibilita' Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dallo ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14. Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilita'. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata il professore decade dall'ufficio. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.