ART. 15.
                 (Conferimento di supplenze annuali)

  Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti
entro  il  31  dicembre  e  per l'intera durata dell'anno scolastico,
qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di
ruolo  delle  dotazioni  aggiuntive, ai sensi del precedente articolo
14,  il  provveditore  agli  studi conferisce supplenze annuali sulla
base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2
della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  Per  la  copertura dei posti di personale non docente vacanti entro
il  31  dicembre  e  per  l'intera  durata  dell'anno  scolastico, il
provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle
graduatorie  compilate  ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto
1978, n. 463.
  Le  cattedre  e  i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e
secondo  comma,  dal  provveditore agli studi per supplenza annuale e
rimasti  disponibili  dopo  la  data  del 31 dicembre, per rinuncia o
decadenza  del  personale  cui  e' stata conferita la nomina, saranno
assegnati  dal  direttore  didattico  o preside in base alle apposite
graduatorie di circolo o di istituto.
  E' abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e
delle  assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo
1955, n. 160.
  Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina
dei  congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non
docente non di ruolo.
  I  posti  delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in
ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
  Per  l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali
si  provvede  mediante  personale  docente di ruolo e non di ruolo di
educazione  musicale  nelle  scuole  medie  in  possesso  del diploma
specifico.
  Per l'insegnamento delle libere attivita' complementari e nei corsi
per  adulti  finalizzati  al  conseguimento  di titoli di studio, ivi
compresi  i  corsi  sperimentali  di  scuola media per lavoratori, si
provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.
  I   provvedimenti   di   conferimento   di  supplenze  adottati  in
difformita'  delle  disposizioni  contenute nei precedenti commi sono
privi di effetti, ferma restando la responsabilita' diretta di coloro
che li abbiano disposti.