ART. 15.

  A  conclusione  delle  indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli  precedenti,  ove  risulti la situazione di abbandono di cui
all'articolo  8,  lo  stato di adottabilita' del minore e' dichiarato
dal tribunale per i minorenni quando:
    1)  i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
    2)  l'audizione  dei  medesimi  ha dimostrato il persistere della
mancanza  di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad
ovviarvi;
    3)  le  prescrizioni  impartite  ai  sensi  dell'articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
  La  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  del  minore  e'
disposta  dal  tribunale  per  i minorenni in camera di consiglio con
decreto   motivato,   sentito   il  pubblico  ministero,  nonche'  il
rappresentante  dell'istituto presso cui il minore e' ricoverato o la
persona  cui  egli  e'  affidato.  Deve essere, parimenti, sentito il
tutore,  ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e,
se opportuno, anche il minore di eta' inferiore.
  Il  decreto  e'  notificato  per  esteso  al pubblico ministero, ai
genitori,  ai  parenti  indicati nel primo comma dell'articolo 12, al
tutore,  con  contestuale  avviso  agli  stessi  del  loro diritto di
proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
  Il  tribunale  per  i  minorenni  nomina,  se necessario, un tutore
provvisorio  ed  adotta  i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.