(Convenzione-art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
 
  Le disposizioni della  presente  Convenzione  non  pregiudicheranno
l'applicazione dei trattati sull'asilo politico, in vigore alla  data
di adozione della presente Convenzione, per quanto riguarda gli Stati
parti di detti trattati; tuttavia  uno  Stato  parte  della  presente
Convenzione non potra' invocare detti trattati nei  confronti  di  un
altro Stato parte alla presente Convenzione che non e' parte di detti
trattati.