Art. 15 
        Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero 
 
  1. Se alla formazione del reddito  complessivo  concorrono  redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate  a  titolo  definitivo  su
tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino  alla
concorrenza  della  quota  di  imposta  italiana  corrispondente   al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il  reddito  complessivo
al lordo delle perdite di precedenti periodi di  imposta  ammesse  in
diminuzione. 
  2.  Se  concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
  3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza,  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta  in  cui  le
imposte estere sono state pagate a titolo  definitivo.  Se  l'imposta
dovuta in Italia per il periodo  di  imposta  nel  quale  il  reddito
estero ha concorso  a  formare  la  base  imponibile  e'  stata  gia'
liquidata, si  procede  a  nuova  liquidazione  tenendo  conto  anche
dell'eventuale maggior  reddito  estero  e  la  detrazione  si  opera
dall'imposta dovuta per il periodo di imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se  e'  gia'  decorso  il
termine per l'accertamento  la  detrazione  e'  limitata  alla  quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito  prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia. 
  4. La detrazione non spetta in caso di omessa  presentazione  della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata. 
  5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni  e
imprese indicate nell'articolo 5  la  detrazione  spetta  ai  singoli
soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.