Art. 15. Vigilanza e controlli 1. Le province sono preposte alla vigilanza e controllo delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, a tal fine, si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali. Allo scopo di agevolare i controlli, le autorita' italiane competenti a consentire il trasporto sono tenute a informare tempestivamente le province competenti per territorio.