ART. 15. (Bacini di rilievo interregionale). 1. Bacini di rilievo interregionale sono: a) per il versante adriatico: 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto); 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna); 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche); 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna); 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo); 7) Sangro (Abruzzo, Molise); 8) Trigno (Abruzzo, Molise); 9) Saccione (Molise, Puglia); 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia); 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); b) per il versante ionico: 1) Bradano (Puglia, Basilicata); 2) Sinni (Basilicata, Calabria); c) per il versante tirrenico: 1) Magra (Liguria, Toscana); 2) Fiora (Toscana, Lazio); 3) Sele (Campania, Basilicata); 4) Noce (Basilicata, Calabria); 5) Lao (Basilicata, Calabria); 2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese. 3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa: a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico; b) il piano di bacino; c) la programmazione degli interventi; d) le modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere. 4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).