(Norme-art. 15)
                               Art. 15 
                            (Promozioni) 
  1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia  giudiziaria
non  possono  essere  disposte  senza  il   parere   favorevole   del
procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  e   del   capo
dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 
  2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici
settori o articolazioni di questi non possono essere  disposte  senza
il parere favorevole del procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  anche  quando
l'ufficiale  o  l'agente  ha  cessato  dalle  funzioni   di   polizia
giudiziaria da non piu' di due anni.