Art. 15 
               Commissione di accertamento e verifica 
  1. Affini  del  controllo  dei  requisiti  per  l'iscrizione  negli
elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge
9 gennaio 1963, n. 9, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' degli imprenditori  agricoli  a  titolo  principale,  di  cui
all'articolo  12  della  legge  9  maggio  1975,  n.  153,   soggetti
all'obbligo assicurativo ai sensi della legge, e' costituita,  presso
l'ispettorato provinciale del lavoro,  una  commissione  della  quale
fanno parte: 
    a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua
sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede; 
    b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU; 
    c) un funzionario delegato dal direttore della  sede  provinciale
dell'INPS; 
    d) un funzionario delegato dal direttore della  sede  provinciale
dell'INAIL. 
  2. La commissione esercita un autonomo  potere  di  accertamento  e
puo' disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici. 
  3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione  formula
proposte di provvedimento all'ufficio competente dello SCAU,  che  e'
tenuto a portarli ad esecuzione. 
  4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio  provinciale  dello
SCAU su conforme proposta della commissione, i  soggetti  di  cui  al
comma 1, interessati a ricorrere, hanno  facolta'  di  presentare  il
ricorso in prima istanza alla  Commissione  di  cui  all'articolo  12
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda  istanza  al  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. 
 
          Note all'art. 15:
             -  La  legge n. 9/1963 reca: "Elevazione dei trattamenti
          minimi di pensione e riordinamento delle norme  in  materia
          di  previdenza  dei  coltivatori  diretti  e  dei  coloni e
          mezzadri".
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 153/1975 e' il
          seguente:
             "Art.   12.   -   Si   considera   a  titolo  principale
          l'imprenditore che dedichi  all'attivita'  agricola  almeno
          due  terzi  del  proprio  tempo di lavoro complessivo e che
          ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
          reddito   globale   da   lavoro  risultante  dalla  propria
          posizione fiscale.
             Il  requisito  del  reddito  e  quello inerente al tempo
          dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
             Il  requisito della capacita' professionale si considera
          presunto quando l'imprenditore che abbia  svolto  attivita'
          agricola  sia in possesso di un titolo di studio di livello
          universitario  nel  settore  agrario,  veterinario,   delle
          scienze  naturali,  di un diploma di scuola media superiore
          di carattere  agrario,  ovvero  di  istituto  professionale
          agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
             Il   detto   requisito   si  presume,  altresi',  quando
          l'imprenditore abbia esercitato per un  triennio  anteriore
          alla   data  di  presentazione  della  domanda  l'attivita'
          agricola come capo  di  azienda,  ovvero  come  coadiuvante
          familiare  o  come  lavoratore  agricolo:  tali  condizioni
          possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
             Negli   altri   casi   il   requisito   della  capacita'
          professionale e' accertato da una  commissione  provinciale
          nominata  dal  presidente della giunta regionale e composta
          dai   rappresentanti   delle    organizzazioni    nazionali
          professionali     degli    imprenditori    agricoli    piu'
          rappresentative e da un funzionario della  regione  che  la
          presiede".
             Per  il testo dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1963 n.
          9/1963 v.  nota all'art. 14.