(Regolamento di polizia mortuaria- art. 15)
                              Art. 15. 
  1. Il mantenimento in osservazione di salme  di  persone  cui  sono
stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in  modo  che
sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le  prescrizioni
disposte caso per caso dall'unita'  sanitaria  locale  competente  in
relazione agli elementi risultanti nel certificato di  morte  di  cui
all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio
1964, n. 185. 
  2. L'unita' sanitaria locale comprendente piu' comuni individua gli
obitori e i depositi di osservazione che  debbono  essere  dotati  di
celle  frigorifere  per  la  conservazione  dei  cadaveri;  al   loro
allestimento ed all'esercizio  provvede  il  comune  cui  obitorio  e
deposito di osservazione appartengono.  Nel  territorio  di  ciascuna
unita' sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non  meno
di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di  cinque.  Nel
caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unita'
sanitaria locale, oppure comprende piu' unita' sanitarie  locali,  le
determinazioni in proposito sono assunte dal  comune  e  il  rapporto
quantitativo di cui sopra e' riferito  alla  popolazione  complessiva
del comune. 
  3. Con le stesse modalita' si provvede  a  dotare  gli  obitori  di
celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di  radioattivita'
o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una  ogni  centomila
abitanti. 
 
          Nota all'art. 15:
             -  Per  il testo dell'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964 si
          veda nelle note all'art. 1.