Art. 15. 1. L'art. 2431 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2431 (Sovraprezzo delle azioni). - Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.".