(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla  liberta'
di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente. 
2. L'esercizio di tali diriti puo' essere  oggetto  unicamente  delle
limitazioni  stabilite  dalla  legge,  necessarie  in   un   societa'
democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita'
pubbliche, o i diritti e la liberta' altrui.