Art. 15. 
                  Fondi speciali presso le regioni 
  1.  Gli  enti  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del   decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356,  devono  prevedere  nei  propri
statuti che una quota non inferiore ad  un  quindicesimo  dei  propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso  articolo  12,  venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso  le  regioni  al
fine di istituire, per  il  tramite  degli  enti  locali,  centri  di
servizio a disposizione delle organizzazioni di  volontariato,  e  da
queste  gestiti,  con  la  funzione  di  sostenerne  e   qualificarne
l'attivita'. 
  2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto  alle
operazioni di ristrutturazione  di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare  alle  medesime
finalita' di cui al comma 1 del presente articolo una quota  pari  ad
un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25
aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni. 
  3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi  1  e  2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data  di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Note all'art. 15:
             - Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990
          (Disposizioni per la ristrutturazione e per  la  disciplina
          del gruppo creditizio), e' il seguente:
             "1.  Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1,
          aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa
          devono conformarsi ai seguenti principi:
               a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di
          utilita' sociale preminentemente nei settori della  ricerca
          scientifica,  della  istruzione, dell'arte e della sanita'.
          Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalita'
          di assistenza e di  tutela  delle  categorie  sociali  piu'
          deboli.   Gli   enti   possono   compiere   le   operazioni
          finanziarie, commerciali, immobiliari  e  mobiliari,  salvo
          quanto  disposto  alla  lettera  successiva,  necessarie od
          opportune per il conseguimento di tali scopi;
               b)  gli  enti  amministrano  la  partecipazione  nella
          societa'  per  azioni  conferitaria  dell'azienda  bancaria
          finche' ne sono titolari.
             Gli enti non possono esercitare  direttamente  l'impresa
          bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel
          capitale  di  imprese  bancarie o finanziarie diverse dalla
          societa'  per   azioni   conferitaria;   possono,   invece,
          acquisire  e cedere partecipazioni di minoranza al capitale
          di altre imprese bancarie e finanziarie;
               c) in via transitoria  la  continuita'  operativa  tra
          l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e'
          assicurata  da  disposizioni  che  prevedono  la  nomina di
          membri del  comitato  di  gestione  od  organo  equivalente
          dell'ente  nel consiglio di amministrazione e di componenti
          l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta
          societa';
               d)  gli  enti,  con  una quota prefissata dei proventi
          derivanti dalle partecipazioni nelle  societa'  per  azioni
          conferitarie,  costituiscono  una  riserva finalizzata alla
          sottoscrizione  di  aumenti  di  capitale  delle   societa'
          medesime.  La  relativa  riserva  puo'  essere investita in
          titoli della  partecipata  ovvero  in  titoli  di  Stato  o
          garantiti dallo Stato;
               e)  vanno  previste  norme  che disciplinano il cumulo
          delle cariche e dei compensi;
               f) gli enti possono contrarre debiti con  le  societa'
          in  cui  detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle
          stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo
          dei debiti deve essere  fissato  un  limite  rapportato  al
          patrimonio;
               g)  i  proventi  di natura straordinaria non destinati
          alla riserva di cui alla precedente  lettera  d)  ovvero  a
          finalita'  gestionali  dell'ente  possono essere utilizzati
          esclusivamente per la realizzazione  di  strutture  stabili
          attinenti   alla   ricerca  scientifica,  alla  istruzione,
          all'arte e alla sanita';
               h) gli enti indicano  la  destinazione  dell'eventuale
          residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".
             -  Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 e'
          il seguente:
             "Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti).  -  1.
          Gli   enti  creditizi  publici  iscritti  all'albo  di  cui
          all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,
          e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  le  casse
          comunali di credito agrario e i monti di credito  su  pegno
          di  seconda  categoria  che non raccolgono risparmio tra il
          pubblico possono effettuare trasformazioni  ovvero  fusioni
          con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche
          a  seguito  di  successive  trasformazioni,  conferimenti o
          fusioni, risultino comunque societa'  per  azioni  operanti
          nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra
          enti  che  raccolgono  il risparmio a breve termine ed enti
          che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.
             2. Le operazioni di cui al comma  precedente  nonche'  i
          conferimenti  d'azienda effettuati dai medesimi enti in una
          o  piu'  societa'  per  azioni,  gia'  iscritte   nell'albo
          suddetto  ovvero  appositamente  costituite  anche con atto
          unilaterale  e  aventi  per  oggetto   l'attivita'   svolta
          dall'ente  conferente  o  rami di essa, sono regolati dalle
          disposizioni del presente decreto".
             - Si trascrivono i primi  tre  commi  dell'art.  35  del
          testo  unico  delle  leggi  sulle  Casse di risparmio e sui
          Monti di pieta' di prima categoria, approvato con  R.D.  n.
          967/1929,  come  sostituiti dall'articolo unico della legge
          26 maggio 1966, n. 371:
             "Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di
          prima categoria  debbono  sempre  destinare  cinque  decimi
          degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di
          una massa di rispetto.
             Ove  gli  istituti  facenti parte di una federazione non
          abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale  fondo
          comune  di  garanzia  della  federazione,  due dei predetti
          cinque decimi  dovranno  sempre  essere  accantonati  quale
          fondo  di  garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18
          precedente, salvo il  caso  previsto  dal  penultimo  comma
          dello stesso art. 18.
             Gli  altri  cinque  decimi  possono  essere assegnati ad
          opere di beneficenza e di pubblica utilita'".