Art. 15.
          (Appalti di forniture nel settore dell'informatica)
  1.   L'articolo   3  del  decreto-legge  30  gennaio  1976,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  27  marzo  1976,  n.  60,
l'articolo  15,  secondo  comma,  della legge 26 aprile 1982, n. 181,
l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982,  n.
688,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n.
873, l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e
l'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.   853,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.  17,
sono abrogati  limitatamente  alla  parte  in  cui  obbligatoriamente
prevedono  l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa'
costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.
 
          Note all'art. 15:
            - Il D.L. 30 gennaio 1976,  n.  8,  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 29
          del 2 febbraio 1976, e convertito, con  modificazioni,  con
          legge  27  marzo 1976, n.   60. L'art. 3, cosi' modificato,
          recita:
            "Art. 3. - Con apposita  convenzione,  stipulata  per  il
          periodo di tempo occorrente alla completa funzionalita' del
          sistema  informativo di cui all'art. 1 del presente decreto
          e comunque per una durata  non  superiore  a  cinque  anni,
          possono essere affidate ad una societa' specializzata:
            a)  la  realizzazione  del  sistema informativo, compresa
          l'acquisizione  delle  apparecchiature  e  degli   impianti
          nonche'  delle  strutture  immobiliari per la installazione
          delle apparecchiature centrali;
            b)  la  conduzione  tecnica  del  sistema  informativo  e
          precisamente:      le   attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          necessarie alla schematizzazione delle procedure, come def-
          inite  dai   centri   informativi,   ed   alla   successiva
          trasformazione   in   insiemi   di  istruzioni  formanti  i
          programmi di macchina; la definizione della struttura degli
          archivi  e  delle  norme  operative  per   l'accesso   alle
          informazioni in essi contenute in applicazione delle proce-
          dure    eseguite   dalle   apparecchiature   centrali;   la
          pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per  il
          funzionamento  delle  apparecchiature centrali in relazione
          alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.
            La  societa'  affidataria  deve  essere  costituita   con
          prevalente  partecipazione statale, anche indiretta. I suoi
          amministratori  e  sindaci  non  possono  essere  soci   di
          societa'  esercenti  imprese produttrici di apparecchiature
          elettroniche ne' avere con queste rapporti di lavoro  anche
          autonomo.
            Il  Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare la
          convenzione a norma dell'art. 17, commi  quarto  e  decimo,
          della   legge   9   ottobre  1971,  n.  825,  e  successive
          modificazioni.
            L'attivita' della societa' affidataria deve essere svolta
          secondo i criteri ed in conformita' degli obiettivi fissati
          dall'Amministrazione finanziaria sotto la  vigilanza  delle
          direzioni  generali  nel cui ambito sono istituiti i centri
          informativi.
            I dipendenti della societa' affidataria comunque  addetti
          alla   realizzazione   e  conduzione  tecnica  del  sistema
          informativo sono tenuti a mantenere il segreto di  ufficio.
          In  caso  di  violazione  di  tale  dovere  si applicano le
          disposizioni dell'art. 326 del codice penale.
            Resta salva in ogni caso la facolta' del Ministro per  le
          finanze di affidare al consorzio nazionale fra gli esattori
          delle   imposte   dirette   in   carica   il   servizio  di
          meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge
          13 giugno 1952, n. 693, nonche' i compiti di cui all'ultimo
          comma  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  602,  e  successive
          modificazioni.
            Al  consorzio  suddetto  puo'  essere  altresi'  affidata
          l'attivita'  di  mera rilevazione dei dati risultanti dalle
          dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  agli  effetti
          dell'imposta  sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso
          le disposizioni del secondo comma dell'art. 68 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          aggiunto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
          settembre 1975, n. 483.
            - La legge 26 aprile 1982, n. 181 e' stata pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  n.  113 del 26 aprile 1982. L'art. 15
          recita:
            "Art. 15. - Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare,  entro  centoventi  giorni dalla entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti aventi  valore
          di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture
          dell'ufficio  centrale  della programmazione sanitaria, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  devono   essere   individuate,   sotto   il   profilo
          qualitativo  e quantitativo, le professionalita' tecniche e
          amministrative  necessarie  per  la  corretta  esplicazione
          delle attivita' di programmazione sanitaria entro il limite
          massimo  di  150  unita',  comprese quelle gia' assegnate a
          detto  ufficio,  di  cui  75  per  il  sistema  informativo
          sanitario;
            b)  deve  essere  prevista  la istituzione di nuovi ruoli
          anche di natura tecnica;
            c)  per  fare  fronte   al   fabbisogno   di   specifiche
          professionalita'  ad  alta  specializzazione  nelle materie
          attinenti  la   programmazione   sanitaria,   deve   essere
          disciplinata   anche   l'utilizzazione,  a  tempo  pieno  e
          sostitutiva   dei   doveri   di   istituto,  del  personale
          appartenente  ai  ruoli  dei   professori   e   ricercatori
          universitari,  con  oneri  a  carico  del  Ministero  della
          sanita',  nonche'  l'utilizzazione,  mediante  comando,  di
          personale  appartenente  ai  ruoli di altre amministrazioni
          dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli  enti
          locali e di enti pubblici anche economici.
            Per  le esigenze della programmazione sanitaria nazionale
          e di controllo sull'impiego del fondo sanitario  nazionale,
          il  Ministro della sanita' e' autorizzato a stipulare una o
          piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate
          a  prevalente  partecipazione  statale,  anche   indiretta,
          secondo  i  criteri  fissati dal Ministro stesso e sotto la
          direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti
          di analisi, progettazione  e  supporto  all'amministrazione
          sanitaria   centrale,   compreso   il  Consiglio  sanitario
          nazionale, l'Istituto superiore  di  sanita'  e  l'Istituto
          superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai
          fini della realizzazione, della messa in funzione  e  della
          eventuale,  temporanea  gestione  del  sistema  informativo
          sanitario in sede centrale e in sede  locale,  a  richiesta
          delle  unita'  sanitarie  locali  e delle regioni o, in via
          sostitutiva, in caso di persistente inadempienza.
            Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi  durata
          non  superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative
          spese sono eseguite,  anche  in  deroga  alle  norme  sulla
          contabilita'  dello  Stato  ed  all'art.  14 della legge 28
          settembre 1942, n. 1140, con esclusione di  ogni  forma  di
          gestione fuori bilancio.
            All'onere  derivante,  per  il 1982, dalla attuazione del
          presente articolo,  determinato  in  L.  3.980.000.000,  si
          provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
          cap.  5941  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per lo stesso anno.
            All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
          si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da
          iscrivere  in  appositi  capitoli dello stato di previsione
          della spesa del Ministero della sanita'.
            Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e' stato convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  1982,
          n.   873,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 328 del 29 novembre 1982.  L'art.  7
          recita:
            "Art.   7.   -   Per   provvedere   alle   necessita'  di
          potenziamento    delle    strutture    dell'Amministrazione
          finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta
          agli  ordinari  stanziamenti di bilancio, e' autorizzata la
          spesa di lire 500 miliardi, da  iscrivere  nello  stato  di
          previsione  del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per
          la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:
            a)  ad  acquistare  o  costruire,  anche  direttamente  o
          mediante concessione, beni ed opere immobiliari  (categoria
          X  di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 milioni e in
          particolare:   fabbricati   e   relative    pertinenze    e
          attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari
          centrali  e  periferici,  ivi comprese quelle dei centri di
          servizio, del servizio centrale degli ispettori  tributari,
          dalla  scuola  centrale  tributaria e annesso convitto e di
          comandi e reparti  del  Corpo  della  guardia  di  finanza;
          fabbricati  da  destinare  ad  alloggi  di  servizio per il
          personale della Guardia di finanza e per il personale delle
          dogane di confine terrestre situate in localita' carenti di
          strutture abitative;
            b)  ad  acquistare  beni  e  servizi  (categoria  IV   di
          bilancio)  fino  a  concorrenza  di  lire  80 miliardi e in
          particolare:    effettuare    lavori    di    manutenzione,
          ristrutturazione,   adattamento   e   ammodernamento  degli
          immobili e degli impianti degli uffici finanziari  centrali
          e  periferici,  ivi  compresi quelli da destinare a sede di
          centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede  del
          servizio  centrale degli ispettori tributari e della scuola
          centrale tributaria, nonche' dei comandi  e  reparti  della
          Guardia   di   finanza;   acquistare   apparati  tecnici  e
          attrezzature; eseguire lavori di  installazione  occorrenti
          per la realizzazione delle misure di sicurezza;
            c)   ad  acquistare  beni  e  servizi  (categoria  IV  di
          bilancio) fino a concorrenza di lire 16 miliardi allo scopo
          di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di
          mezzi  tecnici,  arredi,  attrezzature  ed  apparecchiature
          anche  meccanografiche  ed  elettroniche; alla fornitura di
          materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti
          all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture
          ordinarie previste dalla vigenti disposizioni.
            Il Ministero delle finanze  e'  altresi'  autorizzato  ad
          affidare,  mediante  la  stipula  di uno o piu' contratti o
          convenzioni, ad una o piu' societa' specializzate a  totale
          partecipazione  pubblica, anche indiretta, il completamento
          e l'esecuzione di nuove  realizzazioni  e  di  integrazioni
          nonche'  la  conduzione  tecnica,  sotto  la direzione e la
          vigilanza degli organi  dell'Amministrazione,  del  sistema
          informativo  delle  strutture  centrali  e  periferiche del
          Ministero delle finanze.
            I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo  delle
          societa'   affidatarie,  comunque  addetti  alle  attivita'
          oggetto delle  convenzioni,  sono  tenuti  a  mantenere  il
          segreto  d'ufficio.  Per  la  violazione di tale obbligo si
          applica l'art. 326 del codice penale.
            Restano ferme le disposizioni di cui alle lettera a) e b)
          del primo comma dell'art. 3 del  decreto-legge  30  gennaio
          1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976,
          n.  60,  nonche'  le  disposizioni  relative  ai  centri di
          servizio di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n.
          891.
            Il compito di vigilanza della commissione di cui all'art.
          2  della  legge  27  marzo  1976,  n.  60,  e'  esteso alle
          attivita' di cui al secondo comma del presente articolo.
            Per fare fronte all'onere  derivante  dalla  stipula  dei
          contratti  e convenzioni previsti nel secondo comma, per il
          quinquennio 1983-1987 e' autorizzata la spesa di:
            lire 130 miliardi, per l'anno 1983;
            lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni  dal  1984  al
          1987.
            A   valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  ai
          precedenti commi il  Ministero  delle  finanze  provvede  a
          stipulare  i  contratti e le convenzioni di cui al presente
          articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9  del  regio
          decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
          modificazioni,  e  integrazioni,  nonche'   alle   relative
          disposizioni  regolamentari  di  cui  al  regio  decreto 23
          maggio  1924,  n.  827,   e   succesive   modificazioni   e
          integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942,
          n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.
            Le  disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile
          1980,  n.     146,   si   applicano   anche   agli   uffici
          dell'Amministrazione  centrale del Ministero delle finanze.
          La direzione degli uffici dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica  del  Ministero delle finanze, affidata a titolo
          di   temporanea   reggenza   a   norma   delle   richiamate
          disposizioni,  deve intendersi nel senso che comporta anche
          la    rappresentanza     giuridica     dell'Amministrazione
          finanziaria   nei  confronti  dei  terzi  e  la  competenza
          all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli  atti
          indicati  negli  articoli  8 e 9 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".
            - La legge 4 aprile 1984, n.  194,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 153
          del 5 giugno 1984. L'art. 15 recita:
            "Art. 15.  -  Ai  fini  dell'esercizio  delle  competenze
          statali  in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire  e  verificare  tutti  i dati relativi al settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste   e'   autorizzato   all'impianto   di  un  sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione  ed  eventuale gestione temporanea di tale sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo.
            Le  convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata
          non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le  relative
          spese  sono  eseguite,  anche  in  deroga  alle norme sulla
          contabilita' dello Stato ed  all'art.  14  della  legge  28
          settembre  1942,  n.  1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio.
            Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo   comma   e'
          autorizzata,  per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986".
            -  Il  D.L.  19  dicembre  1984, n. 853, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  19  dicembre
          1984, n. 347, e' stato convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17  febbraio  1985, n. 17, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 17  febbraio  1985,  n.
          41-bis. L'art. 4, comma 20, recita:
            "Art.  4,  comma 20. - Per la realizzazione del programma
          di automazione del catasto  edilizio  urbano  il  Ministero
          delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'art.
          7,  secondo  comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n.
          688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
          novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa
          di cui  al  sesto  comma  del  richiamato  art.    7  viene
          aumentata  di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per
          l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno  1986  e  lire  35
          miliardi  per  l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di
          cui al terzo, quinto e settimo comma del citato art. 7".