Art. 15. (Appalti di forniture nel settore dell'informatica) 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.
Note all'art. 15: - Il D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 2 febbraio 1976, e convertito, con modificazioni, con legge 27 marzo 1976, n. 60. L'art. 3, cosi' modificato, recita: "Art. 3. - Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalita' del sistema informativo di cui all'art. 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una societa' specializzata: a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonche' delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali; b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attivita' di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come def- inite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle proce- dure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici. La societa' affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di societa' esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche ne' avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'art. 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. L'attivita' della societa' affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformita' degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi. I dipendenti della societa' affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. Resta salva in ogni caso la facolta' del Ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale fra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonche' i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Al consorzio suddetto puo' essere altresi' affidata l'attivita' di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483. - La legge 26 aprile 1982, n. 181 e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 26 aprile 1982. L'art. 15 recita: "Art. 15. - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) devono essere individuate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le professionalita' tecniche e amministrative necessarie per la corretta esplicazione delle attivita' di programmazione sanitaria entro il limite massimo di 150 unita', comprese quelle gia' assegnate a detto ufficio, di cui 75 per il sistema informativo sanitario; b) deve essere prevista la istituzione di nuovi ruoli anche di natura tecnica; c) per fare fronte al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione nelle materie attinenti la programmazione sanitaria, deve essere disciplinata anche l'utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, del personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, con oneri a carico del Ministero della sanita', nonche' l'utilizzazione, mediante comando, di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanita' e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale, temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unita' sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. All'onere derivante, per il 1982, dalla attuazione del presente articolo, determinato in L. 3.980.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 328 del 29 novembre 1982. L'art. 7 recita: "Art. 7. - Per provvedere alle necessita' di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi: a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 milioni e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, dalla scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in localita' carenti di strutture abitative; b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tributaria, nonche' dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 16 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalla vigenti disposizioni. Il Ministero delle finanze e' altresi' autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o piu' contratti o convenzioni, ad una o piu' societa' specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonche' la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle societa' affidatarie, comunque addetti alle attivita' oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'art. 326 del codice penale. Restano ferme le disposizioni di cui alle lettera a) e b) del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonche' le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. Il compito di vigilanza della commissione di cui all'art. 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e' esteso alle attivita' di cui al secondo comma del presente articolo. Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-1987 e' autorizzata la spesa di: lire 130 miliardi, per l'anno 1983; lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succesive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748". - La legge 4 aprile 1984, n. 194, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 5 giugno 1984. L'art. 15 recita: "Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986". - Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 1984, n. 347, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 febbraio 1985, n. 41-bis. L'art. 4, comma 20, recita: "Art. 4, comma 20. - Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato art. 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato art. 7".