Art. 15 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  chiunque  confezioni,
detenga per vendere o venda prodotti  alimentari  non  conformi  alle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di  una
somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 
  2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di  cui  all'art.  7  e'
punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  consistente  nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produca o  importi
a  scopo  di  vendita  prodotti   di   cui   all'allegato   1   senza
l'autorizzazione prevista dall'art.  8  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  da
lire 10 milioni a lire 60 milioni. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga  alle
disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 9  e'
punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  consistente  nel
pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga  alle
disposizioni di cui all'art. 10, commi  1  e  5,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di  una
somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni.