Art. 15. 
(Utilizzazione dei fondi ai fini  della  gestione  programmata  della
                               caccia) 
  1. Per l'utilizzazione dei  fondi  inclusi  nel  piano  faunistico-
venatorio regionale ai fini della gestione programmata della  caccia,
e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a
cura della amministrazione regionale in  relazione  alla  estensione,
alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela  e  alla
valorizzazione dell'ambiente. 
  2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo  di  cui  al
comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle
tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23. 
  3. Il proprietario o conduttore di un  fondo  che  intenda  vietare
sullo stesso l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  deve  inoltrare,
entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  piano   faunistico-
venatorio, al presidente della giunta  regionale  richiesta  motivata
che, ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
dalla stessa e' esaminata entro sessanta giorni. 
  4. La richiesta e'  accolta  se  non  ostacola  l'attuazione  della
pianificazione  faunistico-venatoria  di  cui  all'articolo  10.   E'
altresi' accolta, in  casi  specificatamente  individuati  con  norme
regionali,  quando  l'attivita'  venatoria  sia  in   contrasto   con
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate  nonche'
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine  di
ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di  disturbo
ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 
  5. Il divieto e'  reso  noto  mediante  l'apposizione  di  tabelle,
esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del  fondo,  le
quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro  dell'area
interessata. 
  6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata  della  caccia  e'
vietato  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  o  il  conduttore,
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto. 
  7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano  in  attualita'
di coltivazione: i  terreni  con  coltivazioni  erbacee  da  seme;  i
frutteti specializzati; i vigneti e gli  uliveti  specializzati  fino
alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso,  nonche'
a mais per la  produzione  di  seme  fino  alla  data  del  raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni
in attualita' di coltivazione individuati dalle regioni,  sentite  le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in  relazione
all'esigenza di protezione di altre colture  specializzate  o  inten-
sive. 
  8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi  da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni  il  cui
letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50  e  la  larghezza  di
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della   presente   legge   e   quelli   che   si   intendera'
successivamente istituire  devono  essere  notificati  ai  competenti
uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi  di  cui  al
presente  comma  provvedono  ad  apporre  a  loro   carico   adeguate
tabellazioni esenti da tasse. 
  9. La superficie dei fondi di cui al comma  8  entra  a  far  parte
della quota dal  20  al  30  per  cento  del  territorio  agro-silvo-
pastorale di cui all'articolo 10, comma 3. 
  10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio  nei  fondi  con
presenza di  bestiame  allo  stato  brado  o  semibrado,  secondo  le
particolari caratteristiche ambientali e  di  carico  per  ettaro,  e
stabiliscono i parametri entro i  quali  tale  esercizio  e'  vietato
nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi. 
  11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6,  fissati
per l'adozione degli atti che consentano la  piena  attuazione  della
presente  legge  nella  stagione  venatoria  1994-1995,  il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva  secondo
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15.  Comunque,  a  partire
dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di  cui  al  primo
comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente
nei territori sottoposti al  regime  di  gestione  programmata  della
caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. 
 
          Note all'art. 15:
            -  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 241/1990 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
            "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2. Le pubbliche amministrazioni determinano  per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma  2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            -  Il  testo  dell'art.  842  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art. 842 (Caccia e pesca). - Il proprietario di un fondo
          non  puo'  impedire  che  vi si entri per l'esercizio della
          caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei  modi  stabiliti
          dalla  legge  sulla  caccia  o  vi  siano  colture  in atto
          suscettibili di danno.
            Egli puo' sempre  opporsi  a  chi  non  e'  munito  della
          licenza rilasciata dall'autorita'.
            Per  l'esercizio  della  pesca  occorre  il  consenso del
          proprietario del fondo.