Art. 15. 
          Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco 
  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8  giugno
1990, n. 142, in  materia  di  autonomie  locali,  ogni  comune  puo'
dotarsi di una struttura di protezione civile. 
  2. La regione, nel rispetto delle competenze ad  essa  affidate  in
materia   di    organizzazione    dell'esercizio    delle    funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con  le  forme
ritenuti  opportuni,  l'organizzazione  di  strutture   comunali   di
protezione civile. 
  3. Il sindaco  e'  autorita'  comunale  di  protezione  civile.  Al
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del  territorio  comunale,  il
sindaco assume  la  direzione  e  il  coordinamento  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alle popolazioni  colpite  e  provvede  agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al
presidente della giunta regionale. 
  4. Quando la calamita'  naturale  o  l'evento  non  possono  essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture al  prefetto,  che  adotta  i
provvedimenti di competenza,  coordinando  i  propri  interventi  con
quelli dell'autorita' comunale di protezione civile. 
 
          Nota all'art. 15: 
            - Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda  la  nota
          all'art. 12.