Art. 15. Esenzioni 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; (( c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte )) (( contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle )) (( nazionali inquadrate in ambito NATO, nonche' alle forze armate )) (( di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, )) (( del 3 dicembre 1990 (a), per gli usi consentiti; )) d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sara' adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunita' economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista. __________________ (a) Il testo dell'art. 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare alle truppe sovietiche stazionate sul territorio della Repubblica federale di Germania una deroga agli articoli 14 e 15 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 349 del 13 dicembre 1990, e' il seguente: "Art. 1. - In deroga all'art. 14, paragrafo 1, lettera g) terzo trattino e all'art. 15, punto 10, terzo trattino della sesta direttiva, la Repubblica federale di Germania e' autorizzata ad esentare, con restituzione delle imposte pagate allo stadio precedente, le operazioni seguenti: - importazione di equipaggiamenti delle truppe sovietiche e importazioni di adeguati quantitativi di vettovaglie, rifornimenti e altri beni destinati ad essere usati dalle truppe sovietiche, dai loro membri o dai relativi familiari; - forniture di beni e prestazioni di servizi per le truppe sovietiche, attraverso un servizio ufficiale di rifornimento delle truppe sovietiche, destinati ad essere usati o consumati dalle truppe stesse, dai loro membri o relativi familiari".