Art. 15. Indirizzi per le nomine 1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituita dalla seguente: "n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 32 della predetta legge n. 142/1990, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 32 (Competenze dei consigli). - 1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni; d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme as- sociative; e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le rela- tive permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinata amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche' la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".