Art. 15.
  1. L'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad
ordinamento  autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli
enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica
di ricercatore e di tecnologo  delle  istituzioni  e  degli  enti  di
ricerca  e  sperimentazione,  avviene  per concorso per esami indetto
dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di
formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
L'accesso alle qualifiche dirigenziali  relative  a  professionalita'
tecniche  avviene  esclusivamente  tramite concorso per esami indetto
dalle singole amministrazioni.
  2. Al concorso per esami possono essere  ammessi  i  dipendenti  di
ruolo  delle  amministrazioni  di cui al comma 1, provenienti dall'ex
carriera direttiva, ovvero in possesso, a  seguito  di  concorso  per
esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti,
che  abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di
laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti  in  possesso  della
qualifica  di  dirigente  in strutture pubbliche o private, che siano
muniti del prescritto titolo di studio.
  3.  Al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  possono   essere
ammessi,  in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una
percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati  in  possesso
del  diploma  di  laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni.
Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2  il  limite  di  eta'  e'
elevato a quarantacinque anni.
  4.  Il  corso  ha  durata massima di due anni ed e' seguito, previo
superamento  di  esame-concorso  intermedio,  da   un   semestre   di
applicazione  presso  amministrazioni pubbliche o private. Al periodo
di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto
ai posti messi a concorso, di una  percentuale  pari  alla  meta'  di
quella  stabilita  ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti  messi
a concorso.
  5.  Ai  partecipanti  al  corso  ed  al  periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della
pubblica  amministrazione.  Gli  oneri  per  le  borse   di   studio,
corrisposte  ai  partecipanti  ai  corsi per l'accesso alla dirigenza
delle amministrazioni non statali, sono  da  queste  rimborsati  alla
Scuola superiore.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
    a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti   di   dirigente
disponibili,  riservate  al  concorso  per  esami  e,  in  misura non
inferiore al trenta per cento, al corso-concorso.
    b) la percentuale di posti da riservare al personale di  ciascuna
amministrazione che indi'ce i concorsi per esame;
    c)  i  criteri  per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
    d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
    e)   il  numero  e  l'ammontare  delle  borse  di  studio  per  i
partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di
cui al comma 5.
  7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  il  numero  dei  posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
  8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
  9.  Nella  prima applicazione del presente decreto e, comunque, non
oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la  meta'  dei
posti  della  qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso
per esami di cui al comma 2 e'  attribuita  attraverso  concorso  per
titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al  concorso  sono  ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di
diploma di laurea, provenienti  dalla  ex  carriera  direttiva  della
stessa  amministrazione  od ente, ovvero assunti tramite concorso per
esami  in  qualifiche  corrispondenti,   e   che   abbiano   maturato
un'anzianita'  di  nove  anni  di  effettivo  servizio nella predetta
carriera o qualifica. Il decreto  di  cui  al  comma  6  definisce  i
criteri  per  la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale  dei
titoli  di  servizio  del personale che appartenga alle qualifiche ad
esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  giugno 1972, n.  748, e 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88. Per  lo  stesso  periodo,  al  personale  del  Ministero
dell'interno   non   compreso   tra   quello  indicato  nel  comma  4
dell'articolo  2,  continua  ad  applicarsi  l'articolo  1-  bis  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   858,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19".
 
          Note all'art. 15:
             - Si riportano i testi degli articoli 60 e 61 del D.P.R.
          n.  748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali  nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo):
             "Art.  60  (Ricostruzione  dei  ruoli   organici   delle
          carriere  direttive).  -  I  ruoli  organici delle carriere
          direttive, amministrative e tecniche, esistenti  alla  data
          di  entrata  in vigore del presente decreto sono modificati
          come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
              i posti previsti per le  qualifiche  corrispondenti  ai
          parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
              le  qualifiche  di ispettore generale e di direttore di
          divisione, o equiparate,  sono  conservate  ad  esaurimento
          entro  i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da
          determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
                a) la  dotazione  organica  complessiva  per  le  due
          qualifiche  ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla
          somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore
          generale, o equiparata, in  attivita'  di  servizio  e  del
          numero  dei  posti di organico previsti per la qualifica di
          direttore di divisione. o equiparata, o se piu' favorevole,
          del numero degli impiegati con tale qualifica in  attivita'
          di  servizio,  ridotta  del numero complessivo dei posti di
          organico  previsti  per  le  corrispondenti  qualifiche  di
          dirigente superiore e di primo dirigente;
                b)  il  numero  dei  posti  delle  due  qualifiche ad
          esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in  misura  pari
          alla    meta'    della   dotazione   organica   complessiva
          rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
                c)  i  posti  ad  esaurimento   sono   soppressi,   a
          cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore
          di  divisione.  o  equiparate, in ragione di un terzo delle
          future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero  di
          cui all'art. 65.
             Le  dotazioni  organiche  delle  qualifiche  inferiori a
          primo dirigente, riordinate ai sensi del  titolo  II,  sono
          rideteminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
              1)  la  dotazione organica complessiva e' pari a quella
          prevista dalle vigenti  disposizioni,  per  l'intero  ruolo
          organico,  tenuto anche conto delle variazioni apportate in
          conseguenza del riordinamento delle carriere  ex  speciali,
          ridotta  dei posti istituiti con il presente decreto per le
          qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
              2) la dotazione della qualifica di  direttore  aggiunto
          di  divisione,  o  equiparata  e'  pari  ad un quarto della
          dotazione organica complessiva di cui al  precedente  punto
          1);  la  dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore
          di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti
          posti;
              3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento  previsti
          dal  precedente  primo comma per le qualifiche di ispettore
          generale e di direttore di divisione,  o  equiparate,  sono
          accantonati  altrettanti posti nella qualifica di direttore
          aggiunto di divisione o equiparata.
             Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686, i
          dirigenti  precedono  i  funzionari  delle  qualifiche   ad
          esaurimento   di  ispettore  generale  e  di  direttore  di
          divisione, o equiparato".
             "Art. 61  (Trattamento  economico  delle  qualifiche  ad
          esaurimento).  - Gli impiegati delle carriere direttive non
          inquadrati  nella  corrispondente carriera dei dirigenti ai
          sensi del  precedente  art.  59  conservano  nel  ruolo  ad
          esaurimento  di  cui  all'art.  60 la qualifica rivestita e
          l'anzianita' di  carriera  e  di  qualifica  possedute.  La
          promozione  ad ispettore generale, o qualifiche equiparate,
          resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente
          alla entrata in vigore del presente decreto.
             Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento
          di ispettore  generale  e  di  direttore  di  divisione,  o
          equiparate,  e' stabilito con effetto dal 1 luglio 1972, in
          misura  pari  a  quattro   quinti   di   quello   spettante
          rispettivamente   al   dirigente   superiore  ed  al  primo
          dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le  indennita',
          i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art.
          50  continuano  ad  essere corrisposti in conformita' delle
          vigenti disposizioni.
             Il  trattamento  giuridico  ed  economico  previsto  dai
          precedenti commi e' esteso agli impiegati  che  accederanno
          al  ruolo  ad  esaurimento  successivamente  all'entrata in
          vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65".
             -  Si  riporta  l'art.  15  della   legge   n.   88/1989
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro):
             "Art.  15 (Funzionari direttivi). - 1. A decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   al
          personale  degli  enti pubblici disciplinati dalla legge 20
          marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore
          o consigliere capo ed equiparate  ovvero  delle  qualifiche
          inferiori  della  ex  categoria  direttiva, alla data degli
          inquadramenti operati in attuazione delle norme di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
          411, e' esteso ad personam, e sulla base  delle  anzianita'
          di   servizio   a   ciascuno   gia'   riconosciute   e  non
          riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico  ed
          economico  degli  ispettori  generali  e  dei  direttori di
          divisione di cui all'art. 61 del D.P.R. 30 giugno 1972,  n.
          748, e successive modifiche e integrazioni.
             2. In sede di contrattazione articolata sono individuate
          posizioni  funzionali  di particolare rilievo da attribuire
          ai funzionari della categoria direttiva dell'ottava e  nona
          qualifica   e   vengono   determinate   le  indennita'  per
          l'effettivo  espletamento  delle   funzioni   medesime   da
          attribuire  al  personale in questione in aggiunta a quelle
          previste  dagli   accordi   di   categoria.   Le   funzioni
          indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono
          definite  sulla  scorta  di  criteri  che tengano conto del
          grado di autonomia e del livello di  responsabilita'  e  di
          preparazione  professionale richiesti per la preposizione a
          strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca  e
          progettazione,   a  funzioni  di  elevata  specializzazione
          dell'area   informatica,   ad   attivita'   ispettive    di
          particolare  complessita',  nonche'  a  funzioni vicarie. I
          dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta
          attribuzione delle indennita' di cui al presente comma".
             - Si  riporta  l'art.  1-  bis  del  D.L.  n.  858/1984,
          convertito  dalla  legge 17 febbraio 1985, n. 19 (Norme per
          il trattenimento  o  il  richiamo  in  servizio  di  alcune
          categorie di personale della Polizia di Stato):
             "Art. 1-bis. - 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali
          iniziali dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121,
          e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di
          formazione  dirigenziale della durata di tre mesi con esame
          finale, al quale e'  ammesso  il  personale  direttivo  con
          qualifica  apicale  ovvero  in  possesso dell'anzianita' di
          nove anni e sei mesi di effettivo servizio  nel  rispettivo
          ruolo di appartenenza.
             2.   L'ammissione   al   corso,  nel  limite  dei  posti
          disponibili al  31  dicembre  di  ogni  anno,  si  consegne
          mediante scrutinio per merito comparativo.
             3.  La  nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio
          dell'anno successivo a quello nel quale si sono  verificate
          le  vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria
          dell'esame finale del corso.
             4. Le norme di cui  ai  precedenti  commi  si  applicano
          anche per il conferimento di posti disponibili alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto".