Art. 15. Riunioni e deliberazioni 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di voti, la proposta si intende respinta. 4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.