Art. 15. 
                      Riunioni e deliberazioni 
  1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro
il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il
mese di  ottobre  per  l'approvazione  del  bilancio  preventivo;  si
riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la
giunta o almeno un quarto dei componenti del  consiglio  stesso,  con
l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 
  2. Le riunioni del consiglio e della  giunta  sono  valide  con  la
presenza della maggioranza dei componenti. 
  3. Le deliberazioni del consiglio e della  giunta  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti.  Nelle  votazioni  a  scrutinio  palese,  a
parita' di  voti,  prevale  il  voto  del  presidente;  in  quelle  a
scrutinio  segreto,  a  parita'  di  voti,  la  proposta  si  intende
respinta. 
  4.  Sono  nulle  le  deliberazioni  adottate  in  violazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo o su materie  estranee  alle
competenze degli organi deliberanti.