Art. 15. (Commissioni consultive) 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorita' portuale, dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l), e, negli altri porti, da tre rappresentanti unitariamente designati dalle organizzazioni delle imprese di cui agli articoli 16 e 18, nonche' da tre rappresentanti eletti dai lavoratori delle imprese operanti in porto; la commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita' portuale, ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. 2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.