Art. 15. 
                       Assemblee dei genitori 
 
  1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o
di istituto. 
  2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di  intersezione,  di
interclasse o di classe possono esprimere un  comitato  dei  genitori
del circolo o dell'istituto. 
  3. Qualora le assemblee  si  svolgano  nei  locali  del  circolo  o
istituto, la data e l'orario  di  svolgimento  di  ciascuna  di  esse
debbono  essere  concordate  di  volta  in  volta  con  il  direttore
didattico o preside. 
  4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe
e' convocata  su  richiesta  dei  genitori  eletti  nei  consigli  di
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto  e'
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove  sia  stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
la  richiedano  cento  genitori  negli   istituti   con   popolazione
scolastica fino  a  500,  duecento  negli  istituti  con  popolazione
scolastica fino a 1000, trecento negli altri. 
  5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva
del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
genitori promotori ne  danno  comunicazione  mediante  affissione  di
avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea
si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 
  6. L'assemblea dei  genitori  deve  darsi  un  regolamento  per  il
proprio funzionamento che viene inviato in visione  al  consiglio  di
circolo o di istituto. 
  7. In relazione al numero dei partecipanti  e  alla  disponibilita'
dei locali, l'assemblea di istituto puo' articolarsi in assemblee  di
classi parallele. 
  8. All'assemblea di  sezione,  di  classe  o  di  istituto  possono
partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside
e  i  docenti  rispettivamente  della   sezione,   della   classe   o
dell'istituto.