Articolo 15 Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico Si raccomanda che la legislazioni nazionali prevedano che, nei centri abitati allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione rallentino e se necessario si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza delle fermate segnalate come tali. Le disposizioni cosi emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l'obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo aver annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.