Art. 15.
  L'assegnazione dei BOT  puo'  anche  essere  effettuata  al  prezzo
indicato da ciascun partecipante all'asta.
  Anche  in  tal  caso e' consentita da parte di ciascun operatore la
presentazione di piu' di una  richiesta  a  prezzi  diversi  fino  al
massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria.
  Nel  caso  in  cui  il  numero delle richieste a prezzi diversi sia
superiore a tre, verranno prese in considerazione  le  tre  richieste
presentate a prezzi piu' vantaggiosi per l'Amministrazione.