ART. 15. 

 
  1. E' istituito presso il Ministero del tesoro  il  "Fondo  per  la
prevenzione del fenomeno dell'usura"  di  entita'  pari  a  lire  300
miliardi, da costituire  con  quote  di  100  miliardi  di  lire  per
ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e  1998.  Il  Fondo  dovra'
essere  utilizzato  quanto  al  70  per  cento  per  l'erogazione  di
contributi  a  favore  di  appositi  fondi  speciali  costituiti  dai
consorzi  o  cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi   denominati
"Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria  imprenditoriali
e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle
fondazioni  ed  associazioni  riconosciute  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura, di cui al comma 4. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi  ai
Confidi alle seguenti condizioni: 
a) che essi costituiscano  speciali  fondi  antiusura,  separati  dai
   fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento
   le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti  a
   medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine
   a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  a  elevato   rischio
   finanziario, intendendosi  per  tali  le  imprese  cui  sia  stata
   rifiutata una domanda di finanziamento assistita da  una  garanzia
   pari ad almeno il 50  per  cento  dell'importo  del  finanziamento
   stesso  pur  in  presenza  della  disponibilita'  del  Confidi  al
   rilascio della garanzia; 
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con  eventuali
   contributi  concessi  dalle  camere   di   commercio,   industria,
   artigianato e agricoltura. 
  3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato,  determina  con  decreto  i  requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di  cui  al  comma  2  e  i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli  esponenti  dei
fondi medesimi. 
  4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la  prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco  tenuto  dal
Ministro  del  tesoro.  Lo  scopo  della  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura,  anche  attraverso  forme  di   tutela,   assistenza   ed
informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
  5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno  ed  il
Ministro per gli affari sociali, determina con  decreto  i  requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del  fenomeno  dell'usura  ed  i  requisiti  di  onorabilita'  e   di
professionalita'  degli  esponenti  delle   medesime   fondazioni   e
associazioni. 
  6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del  fenomeno
dell'usura  prestano  garanzie  alle  banche  ed  agli   intermediari
finanziari al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  finanziamenti  a
soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri  fissati  nei
relativi statuti, incontrano difficolta' di accesso al credito. 
  7. Fatte salve le riserve di attivita'  previste  dalla  legge,  le
fondazioni  e  le  associazioni  per  la  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura esercitano le altre attivita' previstedallo statuto. 
  8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'istituzione  di  una  commissione
costituita   da   rappresentanti   dei   Ministeri   del   tesoro   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  del  Dipartimento
per gli  affari  sociali  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nonche' all'adozione del relativo regolamento  di  gestione.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. 
  9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.