Art. 15. Campo d'applicazione 1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, comma 1 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII. 2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati all'art. 14, comma 1, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio "quanto basta". 3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti: a) prodotti alimentari non lavorati; b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752; c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati; d) burro; e) latte e panna (interi, scremati o parzialmente scremati) pastorizzati e sterilizzati, compreso il trattamento UHT; f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi; g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e acqua di sorgente; h) caffe' (escluso il caffe' istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffe'; i) te' in foglie non aromatizzato; l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139; m) paste alimentari secche; n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato); o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII; p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi. 4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate. 5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate. 6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso. 8. Le disposizioni del presente capo, salvo quanto previsto per E 249 Nitrito di potassio - E 250 Nitrito di sodio - E 251 Nitrato di sodio - E 252 Nitrato di potassio, non si applicano ai prodotti tradizionali italiani a base di carne riportati nell'allegato XVIII nei quali possono essere impiegati soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIX.