Art. 15.
              Norme in tema di patrimonio e di gestione
  1. La fondazione puo' accettare donazioni o eredita' e
conseguire  legati,  senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del
codice  civile.  Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni,
eredita'   e   legati,  devono  essere  venduti,  salvo  che  vengano
direttamente destinati all'esercizio dell'attivita' della fondazione,
entro due anni dall'acquisto.
  2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome,
della  denominazione  storica  e  dell'immagine  del  teatro  ad essa
affidato,    nonche'   delle   denominazioni   delle   manifestazioni
organizzate;  puo'  consentire  o  concederne  l'uso  per  iniziative
coerenti con le finalita' della fondazione stessa.
  3.  Quando  le  e'  attribuito  il diritto di utilizzare locali, la
fondazione concorda con il concedente le modalita' di utilizzazione e
la   ripartizione   degli   oneri   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria.
  4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
  5.   La  gestione  finanziaria  delle  fondazioni  e'  soggetta  al
controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di
cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
 
          Note all'art. 15:
             -  Il  testo  dell'art.  17  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  17  (Acquisto  di  immobili  e  accettazione   di
          donazioni,  eredita'  e legati). - La persona giuridica non
          puo' acquistare beni immobili, ne'  accettare  donazioni  o
          eredita',  ne'  conseguire  legati  senza  l'autorizzazione
          governativa.
             Senza questa autorizzazione l'acquisto e  l'accettazione
          non hanno effetto".
             -  La  legge  11 febbraio 1994, n. 109, concerne: "Legge
          quadro in materia di lavori pubblici".
             -  La  legge  21   marzo   1958,   n.   259,   concerne:
          "Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria".