Art. 15. Norme in tema di patrimonio e di gestione 1. La fondazione puo' accettare donazioni o eredita' e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredita' e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attivita' della fondazione, entro due anni dall'acquisto. 2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalita' della fondazione stessa. 3. Quando le e' attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalita' di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. 4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 5. La gestione finanziaria delle fondazioni e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 17 del codice civile e' il seguente: "Art. 17 (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). - La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto". - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concerne: "Legge quadro in materia di lavori pubblici". - La legge 21 marzo 1958, n. 259, concerne: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".