Art. 15. Unita' ambientali e loro componenti 1. Per le unita' ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 15: - Per il testo dei punti 4.1 e 8.1 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.