Art. 15.

  1. All'articolo 31 del decreto 119/92:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Ai  fini  del presente decreto il commercio all'ingrosso include
l'acquisto,  la  vendita,  l'importazione, l'esportazione o qualsiasi
altra transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa
l'attivita' di deposito avente per oggetto medicinali veterinari.";
    b)  al  comma  4  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
decreto del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni  particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione,
ivi  compresi  i requisiti soggettivi del richiedente e della persona
responsabile  della  direzione  tecnica  del  magazzino,  nonche'  di
sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.";
    c)  al  comma  5,  lettera  c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "limitatamente alle transazioni in uscita, la registrazione
deve  avvenire  in  occasione  della  cessione dell'ultima unita' del
lotto;";
    d)  al  comma  6,  dopo  la  parola:  "ispezione" le parole: "per
accertare"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "nel corso della quale
accerta anche".
 
          Nota all'art. 15:
          - Il testo vigente dell'art. 31 del D.Lgs. n.  119/1992  e'
          il seguente:
          "Art.  31.  -  1.  Il  commercio all'ingrosso di medicinali
          veterinari e' subordinato  al  possesso  di  autorizzazione
          rilasciata dal Ministero della sanita' entro novanta giorni
          dalla data di ricezione della richiesta.
          2.  Ai  fini del presente decreto il commercio all'ingrosso
          include    l'acquisto,    la    vendita     l'importazione,
          l'esportazione  o  qualsiasi  altra transazione commerciale
          anche non a fini di  lucro,  ivi  compresa  l'attivita'  di
          deposito avente per oggetto medicinali veterinari.
          3.  Ai fini del presente decreto non si considera commercio
          all'ingrosso:
          a) la fornitura da parte di un  fabbricante  di  medicinali
          veterinari che egli stesso ha prodotto;
          b)  le  forniture  al dettaglio di medicinali veterinari da
          parte di farmacisti in farmacia;
          c) le forniture  occasionali  di  piccoli  quantitativi  di
          medicinali veterinari da una farmacia ad un'altra.
          4.  Per  ottenere  l'autorizzazione  di  cui al comma 1, il
          richiedente  deve  disporre  di  personale  con  competenze
          tecniche  e  di  locali e attrezzature idonei e sufficienti
          rispondenti  alle  prescrizioni  previste   dalle   vigenti
          disposizioni per la corretta conservazione.
          Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono stabilite le disposizioni particolari in  materia
          di  rilascio  dell'autorizzazione, ivi compresi i requisiti
          soggettivi del richiedente  e  della  persona  responsabile
          della   direzione   tecnica   del   magazzino,  nonche'  di
          sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.
          5.  Il  titolare  dell'autorizzazione  deve  conservare per
          almeno  tre  anni  un  registro  che  contenga   per   ogni
          transazione  in  entrata  od  in  uscita almeno le seguenti
          informazioni:
          a) data;
          b) identificazione precisa del medicinale veterinario;
          c) numero del lotto  di  fabbricazione,  data  di  scadenza
          limitatamente  alle transazioni in uscita, la registrazione
          deve  avvenire  in  occasione  della  cessione  dell'ultima
          unita' del lotto;";
          d) quantita' ricevuta o fornita;
          e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.
          6.  Almeno  una  volta  all'anno  l'unita' sanitaria locale
          provvede ad eseguire un'ispezione  nel  corso  della  quale
          accerta anche la regolarita' della tenuta del registro".