Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Disposizioni concernenti l'imposta di registro): "Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla meta' a due volte l'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'art. 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore definitivamente accertato. La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente accertato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o ha rinunziato al ricorso proposto prima della decisione della commissione tributaria di primo grado". - Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 (Disposizioni concernenti l'imposta sulle successione e donazioni): "Art. 50 (Omissione o tardivita' della dichiarazione). - 1. L'omissione e la tardivita' della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se e' stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria e' commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a trecentomila. 2. La pena pecuniaria e' ridotta a un quarto, col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 3. La pena pecuniaria e' ridotta a un sesto del massimo se il contribuente non propone ricorso contro l'accertamento o vi rinunzia prima che siano decorsi venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione della prima udienza della commissione tributaria di primo grado".