(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                            Consultazioni 
1. In  uno  spirito   di   stretta   collaborazione,   le   Autorita'
   Aeronautiche   delle    Parti    Contraenti    si    consulteranno
   periodicamente,  allo  scopo  di  garantire  l'applicazione  e  la
   soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e
   del relativo Allegato. 
2. Qualora  una  delle  Parti  Contraenti  intenda   modificare   una
   qualsiasi disposizione del presente Accordo, potra'  in  qualsiasi
   momento  proporre  la  modifica  per  iscritto   all'altra   Parte
   Contraente. Le consultazioni fra le  due  Parti  Contraenti  sulla
   modifica  proposta  potranno  avvenire  sia  verbalmente  che  per
   iscritto,  a  meno  che  non  venga  concordato   altrimenti,   ed
   inizieranno entro sessanta (60) giorni  dalla  data  di  richiesta
   presentata da una delle Parti Contraenti. 
3. Nel caso in cui una  delle  Parti  Contraenti  intenda  modificare
   l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sara' concordata  di
   concerto con le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
   4. Qualsiasi modifica al presente Accordo, in base al paragrafo 2.
   di questo Articolo, entrera' in vigore  quando  essa  sara'  stata
   formalizzata  con  uno  Scambio  di  Note,  attraverso  i   canali
   diplomatici.