Art. 15. (a) (b)
                           (( Dirigenti))
((  1.  Nelle  amministrazioni  pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza e' articolata nelle  due  fasce  del  ruolo  unico  di  cui
all'articolo   23.  ))  Restano  salve  le  particolari  disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le  amministrazioni  dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
 2. Nelle istituzioni e  negli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione
nonche'   negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo  33  della  Costituzione  (c),  le  attribuzioni  della
dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca
e dell'insegnamento.
 3.  In  ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente  preposto  all'ufficio  di  piu'
elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
  (a) La rubrica ed il comma 1 sono stati modificati dall'art. 10 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si trascrive il testo della
rubrica e del comma modificati:
  "Art. 15 (Qualifiche dirigenziali nonche' di  dirigente  generale).
-  1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo,
la dirigenza  si  articola  nelle  qualifiche  di  dirigente  e,  ove
prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente
generale,  quest'ultima  articolata  nei livelli di funzione previsti
dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di Polizia e delle forze armate. Per le  amministrazioni  dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'art.  6".
  (b) Si veda l'art. 45, comma 2, del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 80.
  (c)  Per  il  testo dell'art. 33 della Costituzione si veda la nota
(f) all'art. 2.