Art. 15 Partecipazione al capitale 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della societa'. 2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, puo' vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della societa' o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione. 3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa'. La comunicazione e' dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della societa'. 4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario. 5. La Banca d'Italia determina con regolamento: a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative; b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 8.