Art. 15 
                     Partecipazione al capitale 
 
  1. Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente,  una  partecipazione  qualificata  nel
capitale di una SIM,  societa'  di  gestione  del  risparmio,  SICAV,
rappresentato da azioni con diritto di voto,  deve  darne  preventiva
comunicazione alla Banca d'Italia.  La  comunicazione  preventiva  e'
dovuta  anche  per  gli  acquisti  e  le  cessioni  da  cui  derivino
variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione  quando
cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite  ai
sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita  del  controllo
della societa'. 
  2. La Banca d'Italia, entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione,
puo' vietare l'acquisizione della partecipazione quando  ritenga  che
il potenziale acquirente non sia idoneo ad  assicurare  una  gestione
sana e prudente della societa' o a consentire  l'effettivo  esercizio
della vigilanza. La Banca d'Italia puo' fissare  un  termine  massimo
per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del
termine, che nulla osta all'operazione. 
  3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati,
una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla societa'. 
La  comunicazione  e'  dovuta   anche   per   le   variazioni   della
partecipazione  che  comportino  il  superamento,  in  aumento  o  in
diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del  comma
5, ovvero l'acquisizione del controllo della societa'. 
  4.  Le   partecipazioni   si   considerano   acquisite   o   cedute
indirettamente quando l'acquisto  o  la  cessione  avvengano  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta  persona.  Il  controllo  sussiste   nei   casi   previsti
dall'articolo 23 del T.U. bancario. 
  5. La Banca d'Italia determina con regolamento: 
    a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative; 
    b) i soggetti tenuti a  effettuare  le  comunicazioni  quando  il
diritto di voto spetta o e' attribuito  a  un  soggetto  diverso  dal
socio, nonche' quando esistono accordi  concernenti  l'esercizio  del
diritto di voto; 
    c)  le  procedure  e  i   termini   per   l'effettuazione   delle
comunicazioni. 
 
          Nota all'art. 15: 
            - Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 8.