Art. 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13) 1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Nota all'art. 15: - Per il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale v. nelle note all'art. 9.