Art. 15
       (Modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
                              "Art. 17
                       (Collegio di direzione)
  1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione,  di  cui
il  direttore  generale  si  avvale  per  il  governo delle attivita'
cliniche, la programmazione e valutazione  delle  attivita'  tecnico-
sanitarie  e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di
direzione concorre alla formulazione  dei  programmi  di  formazione,
delle   soluzioni  organizzative  per  l'attuazione  della  attivita'
libero- professionale intramuraria e alla valutazione  dei  risultati
conseguiti  rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si
avvale del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma  di
attivita'  dell'azienda,  nonche'  per l'organizzazione e lo sviluppo
dei servizi, anche in attuazione del  modello  dipartimentale  e  per
l'utilizzazione delle risorse umane.
  2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio
di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed
amministrativo,  di  direttori  di  distretto,  di  dipartimento e di
presidio.
                             Art. 17-bis
                           (Dipartimenti)
  1. L'organizzazione  dipartimentale  e'  il  modello  ordinario  di
gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie.
  2.  Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale
fra i dirigenti con incarico di direzione delle  strutture  complesse
aggregate  nel  dipartimento;  il  direttore  di  dipartimento rimane
titolare della struttura complessa cui e' preposto.  La  preposizione
ai  dipartimenti  strutturali,  sia ospedalieri che territoriali e di
prevenzione,   comporta   l'attribuzione   sia   di   responsabilita'
professionali  in  materia  clinico-organizzativa e della prevenzione
sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale  e
corretta  programmazione  e  gestione  della risorse assegnate per la
realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore  di
dipartimento  predispone  annualmente  il  piano  delle  attivita'  e
dell'utilizzazione  delle  risorse  disponibili,  negoziato  con   la
direzione  generale  nell'ambito  della  programmazione aziendale. La
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro  realizzazione
e  le  funzioni  di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la
partecipazione  attiva  degli  altri  dirigenti  e  degli   operatori
assegnati al dipartimento.
  3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di  dipartimento  nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento.".
 
          Nota all'art. 15:
            - L'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 502/92,
          nel  testo  precedente  le  modificazioni   apportate   dal
          presente articolo, era il seguente:
            "art.  19. (Competenze delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome)
            1.  Le  disposizioni  del  presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione.
            2.  Per  le  regioni a statuto speciale e per le province
          autonome di Trento e di  Bolzano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  1,  commi  1  e  4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli
          articoli 10, 11, 12 e 13, all'art.  14,  comma  1,  e  agli
          articoli  15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali
          di riforma economico-sociale della Repubblica.¾.
            - Per il testo dell'articolo 17, comma  1,  della  citata
          legge n.400/88, si veda in nota all'art. 3.
            -  Per il testo dell'articolo 28, comma 10, della citata-
          legge n.448/98, si veda  in nota all'art. 8.
            - Per il testo dell'articolo 1, comma 34-bis della citata
          legge n.662/96, si veda in nota all'art. 4.