Art. 15. Istituti centrali, (( nazionali )) e dotati di autonomia speciale 1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) l'Opificio delle pietre dure; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato; f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato. (( 1-bis. Sono Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica. )) 2. (( (Abrogato). )) 3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli; e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Roma; f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Firenze; g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro; h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; l) il Centro per il libro e la lettura; m) l'Archivio centrale dello Stato. (( 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonche' gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa. 5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono. ))