(( Art. 15 bis 
 
 
  Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 
 
  1.All'articolo  15  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  L'uso  del  logo,   degli   stemmi,   degli   emblemi,   delle
denominazioni  e  di  ogni  altro  segno  distintivo   dell'immagine,
riferiti alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento
della protezione civile, e' esclusivamente riservato  agli  operatori
ad esso appartenenti. 
  3. Ferma la facolta' del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile di  autorizzare,  anche  convenzionalmente,  l'uso  temporaneo
delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei   segni
distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo,  anche
nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con  le
finalita' istituzionali e dell'immagine  attribuite  al  Dipartimento
della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente e' punito
con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che  il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  3-bis.  L'uso  del  logo,  degli  stemmi,  degli   emblemi,   delle
denominazioni  e  di  ogni  altro  segno  distintivo   dell'immagine,
riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco -  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  e'
esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 
  3-ter. Ferma la facolta' del Capo di Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  di  autorizzare,
anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al  comma  3-bis
ed in deroga al  comma  medesimo,  anche  nell'ambito  di  iniziative
culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali  e
dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile,  chiunque  fabbrica,  vende,
espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al  fine  di  trarne
profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui
al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di  cui  al
medesimo comma, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, con la multa da 1.000 a 5.000  euro.  In  via  transitoria,  i
rapporti gia' instaurati alla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,
applicativi  di  iniziative  culturali   ed   editoriali   intraprese
nell'ambito delle finalita' istituzionali  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, anche attraverso  la  costituzione  di  fondazioni,
continuano a dispiegare la propria efficacia». )) 
 
              Riferimenti normativi: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15   del   citato
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, cosi' come  modificato
          dall'art. 15-bis della presente legge: 
              «Art. 15  (Erogazioni  liberali  e  tutela  della  fede
          pubblica).  -  1.  In  relazione   all'applicazione   delle
          agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1,  della  legge  13
          maggio  1999,  n.  133,  le  modalita'  di  impiego   delle
          erogazioni liberali effettuate in favore delle  popolazioni
          e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono
          comunicate al commissario delegato per  la  verifica  della
          sua coerenza con le misure adottate ai sensi  del  presente
          decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e'
          effettuata da chiunque  raccoglie  fondi  in  favore  delle
          popolazioni e per la ricostruzione  dei  territori  colpiti
          dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati  con  gli
          eventi sismici del 6 aprile 2009. 
              1-bis. Le erogazioni liberali provenienti  dall'estero,
          ove non abbiano una diversa  destinazione  specifica,  sono
          destinate al Ministero per i beni e le attivita'  culturali
          per essere utilizzate per il restauro  e  il  recupero  dei
          beni  culturali  danneggiati  dagli  eventi   sismici.   Ai
          proventi delle erogazioni suddette si applica  l'  art.  10
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3754 del 9 aprile 2009. 
              1-ter. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
          e' autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in
          collaborazione con privati  cittadini  o  enti  o  societa'
          italiani e stranieri, ad organizzare all'estero  iniziative
          di divulgazione delle finalita' di cui al comma 1-bis. 
              2. L'uso del logo, degli stemmi, degli  emblemi,  delle
          denominazioni   e   di   ogni   altro   segno    distintivo
          dell'immagine, riferiti alla Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  protezione   civile,   e'
          esclusivamente   riservato   agli   operatori    ad    esso
          appartenenti. 
              3. Ferma la facolta' del Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile di autorizzare, anche  convenzionalmente,
          l'uso temporaneo delle denominazioni, degli  stemmi,  degli
          emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma  2,  ed  in
          deroga al comma medesimo, anche nell'ambito  di  iniziative
          culturali  ed  editoriali  in  coerenza  con  le  finalita'
          istituzionali e dell'immagine  attribuite  al  Dipartimento
          della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente
          e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che  il
          fatto costituisca piu' grave reato. 
              3-bis.L'uso del  logo,  degli  stemmi,  degli  emblemi,
          delle  denominazioni  e  di  ogni  altro  segno  distintivo
          dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco - Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della difesa civile, e' esclusivamente riservato
          agli operatori ad esso appartenenti. 
              3-ter.Ferma la facolta' del Capo  di  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile  di  autorizzare,  anche  convenzionalmente,   l'uso
          temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi
          e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in  deroga
          al  comma  medesimo,  anche   nell'ambito   di   iniziative
          culturali  ed  editoriali  in  coerenza  con  le  finalita'
          istituzionali e dell'immagine  attribuite  al  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile,   chiunque   fabbrica,   vende,   espone,   adopera
          industrialmente,  ovvero  utilizza  al   fine   di   trarne
          profitto, le denominazioni, gli stemmi,  gli  emblemi  e  i
          marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione  delle
          disposizioni di cui al medesimo comma, e' punito, salvo che
          il fatto costituisca piu' grave  reato,  con  la  multa  da
          1.000 a 5.000 euro. In via  transitoria,  i  rapporti  gia'
          instaurati alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  195,
          applicativi   di   iniziative   culturali   ed   editoriali
          intraprese nell'ambito delle  finalita'  istituzionali  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche  attraverso  la
          costituzione di  fondazioni,  continuano  a  dispiegare  la
          propria efficacia.».