Art. 15 Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali ((1. (Soppresso).)) ((2. (Soppresso).)) ((3. (Soppresso).)) ((4. (Soppresso).)) 5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con arrotondamento all'unita' superiore. ((6. (Soppresso).)) ((7. (Soppresso).))