Art. 15 
 
 
                        Pagamenti elettronici 
 
  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante « Codice dell'amministrazione digitale », e'  sostituito  dal
seguente: 
  «  Art.  5.   -   (Effettuazione   di   pagamenti   con   modalita'
informatiche). - 
  1. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  e  i  gestori  di
pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ((a  far  data
dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi  spettanti,))
a  qualsiasi  titolo  dovuti,  anche  con  l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: 
a) sono tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a
   specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)  i  codici  IBAN
   identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del
   versamento in Tesoreria, di cui all'articolo  3  del  decreto  del
   Ministro dell'economia e delle finanze 9  ottobre  2006,  n.  293,
   tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
   mediante bonifico bancario o postale,  ovvero  gli  identificativi
   del conto corrente postale sul quale i soggetti  versanti  possono
   effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;  2)  i  codici
   identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per  il
   versamento; 
  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte
di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,
nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
dell'imputazione del  versamento  in  Tesoreria.  ((Le  modalita'  di
movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e  Poste  Italiane  S.p.A.
dei fondi connessi alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correnti
postali intestati a pubbliche  amministrazioni  sono  regolate  dalla
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Poste
Italiane S.p.A. stipulata ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   1o   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.)) 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81  comma  2-bis  ((e  dei  prestatori  di   servizi   di   pagamento
abilitati.)) 
  3. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del  comma  1  possono
essere escluse le operazioni di pagamento per le  quali  la  verifica
del buon fine dello stesso debba  essere  contestuale  all'erogazione
del servizio; in questi casi devono comunque essere rese  disponibili
modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 
  ((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di  corrispettivo  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di
acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di
cui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto
dalle imprese fornitrici.)) 
  ((3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da
pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in
relazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle
finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo
1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di
consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013.)) 
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b)  ((e  le  modalita'
attraverso le quali il prestatore dei servizi di  pagamento  mette  a
disposizione  dell'ente  le  informazioni   relative   al   pagamento
medesimo.)) 
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. ». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato all'innovazione  tecnologica  ((da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale
di cui al decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,))  e'  disciplinata
l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie
mobili. 
  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati
attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico,
((di concerto  con  il  Ministro))  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi
minimi, le modalita' e i termini,  anche  in  relazione  ai  soggetti
interessati,  di  attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma
precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta  l'estensione
degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche
con tecnologie mobili. 
  ((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di  razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di  sicurezza,
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi  per  le  attivita'  di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 
  ((5-ter. Al comma 5 dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  La
valutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di
autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'
effettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad
apposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere
obbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza
informatica ».)) 
  ((5-quater. All'articolo 21 del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  dopo  il  comma  4  e'
aggiunto il seguente:)) 
  ((«  4-bis.  E'  considerata,  altresi',   scorretta   la   pratica
commerciale  che  richieda  un  sovrapprezzo   dei   costi   per   il
completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni
o servizi ».))