Art. 15 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Alle attivita' previste dal presente  decreto  si  provvede  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli  Organi  di  controllo  ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro registro n. 1, foglio n. 18.